CIRCOLO NAUTICO VADESE



Situazione mari e venti »


REGOLAMENTO INTERNO


Circolo Nautico Vadese

Articolo 1.
Lo specchio acqueo antistante la marina di Vada, in concessione al CNV, predisposto per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, viene gestito dallo stesso CNV e per esso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2.
Il CNV non si assume alcuna responsabilità circa danni o furti alle persone o cose che in detta zona di ormeggio possono verificarsi ad eccezione del caso in cui di tali danni ne siano responsabili mezzi o personale del CNV stesso.

Articolo 3
Il CNV è titolare dello specchio acqueo e di conseguenza degli ormeggi ivi predisposti. Hanno diritto alla attribuzione degli ormeggi, dietro corresponsione di un contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo, i soci del CNV.

Articolo 4
a) L'attribuzione degli ormeggi ai Soci viene fatta in base ad apposita graduatoria stilata secondo parametri fissati dal CNV, tenenti conto all'anzianità d'iscrizione, residenza o meno nella frazione o nel Comune, o la permanenza a diverso titolo nella frazione.
b) A parità di punteggio prevale la data d'iscrizione; laddove non sia possibile stabilire la precedenza temporale, l'attribuzione avverrà per sorteggio.
c) L'ormeggio viene attribuito al Socio, in base a graduatoria, in settore corrispondente alle caratteristiche delle imbarcazioni di cui è possessore.
d) In ogni caso eventuali controversie o sostituzioni o spostamenti saranno soggetti alla decisione dell'apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Direttivo del CNV.
e) Le graduatorie, aggiornate annualmente, sono visibili presso la Segreteria del CNV.

Articolo 5
Condizione indispensabile per la conservazione della possibilità di utilizzo dell'ormeggio assegnato, è la proprietà di un'imbarcazione di caratteristiche e dimensione corrispondenti all'ormeggio stesso, nonché il pagamento regolare del contributo sociale annuale corrispondente anche se l'ormeggio non viene utilizzato. Nel caso in cui un socio non utilizza l'ormeggio per tutto l'anno o per il periodo giugno settembre, ne deve dare comunicazione, entro la fine di aprile, al CNV ed il Socio stesso pagherà il 60% del contributo dovuto per l'ormeggio stesso. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere agli assegnatari i documenti comprovanti la proprietà dell'imbarcazione ormeggiata o copia dell'assicurazione della barca, la quale assicurazione dovrà risultare intestata al titolare dell'ormeggio.

Articolo 6
Ogni contributo sociale dovuto per l'occupazione degli ormeggi dovrà essere versato entro la data che verrà comunicata per tempo ai Soci. In caso di ritardo, fino ad un mese, verrà applicata una mora del 30% ; allo scadere del secondo mese di ritardo il Socio perderà automaticamente il diritto all'ormeggio.

Articolo 7
E' fatto obbligo ai Soci assegnatari presentare alla segreteria del CNV una dichiarazione contenente le caratteristiche nonché gli eventuali dati di immatricolazione dell'imbarcazione destinata all'ormeggio di assegnazione.

Articolo 8
a) è fatto divieto ai Soci di cedere a terzi l'uso dell'ormeggio a qualsiasi titolo.
b) la vendita dell'imbarcazione esclude la contestuale cessione dell'ormeggio. (1).
c) un socio non può essere titolare di più di un ormeggio ( ad esempio padre e figlio ovvero marito e moglie non possono essere ciascuno titolari di un ormeggio a meno che non costituiscano due nuclei familiari distinti e separati).(2).
d) un posto ormeggio occupato da unità in evidente stato di abbandono, deve essere reso libero con la rimozione dell'unità stesse da parte del CNV.(3).
e) nel caso di abbandono o rinuncia di un ormeggio, lo stesso torna di spettanza del CNV che lo attribuisce secondo graduatoria. Per il Socio rinunciante non è previsto nessun rimborso.
f) nel caso di comproprietà di imbarcazione, la titolarità dell'ormeggio resta al socio assegnatario. In caso di rinuncia all'ormeggio da parte dell'assegnatario o di decesso dello stesso, l'ormeggio torna di spettanza del CNV e i comproprietari non possono rivendicare nessun diritto. La comproprietà dovrà essere dichiarata al CNV e sottoscritta da tutti i comproprietari. I comproprietari devono essere soci del CNV;
g) le imbarcazioni ormeggiate da parte dei soci nello specchio acqueo di spettanza del CNV dovranno essere finalizzate al solo uso diportistico e non oggetto di attività economiche, professionali o commerciali di nessuna natura.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo, qualora l'ormeggio risulti non occupato dal titolare si riserva il diritto di concederlo temporaneamente ad altro Socio in graduatoria. I ricavi di dette cessioni temporanee di ormeggio sono di spettanza del Circolo; per il Socio titolare resta l'obbligo del pagamento del canone stabilito. Il Socio cui è stata concessa la disponibilità temporanea dell'ormeggio, dovrà corrispondere un contributo corrispondente ai giorni di utilizzo, nella misura stabilita dal CNV; ha altresì l'obbligo di lasciarlo libero non appena il Consiglio Direttivo gliene faccia richiesta. Al fine di garantire una razionale ed efficiente gestione degli ormeggi è opportuno quindi che ogni Socio che lasci libero l'ormeggio per un lungo periodo di tempo ne dia comunicazione al Consiglio del CNV. Per l'utilizzazione temporanea di ormeggio nel periodo estivo ( giugno settembre) i soci interessati dovranno presentare domanda entro il 30 aprile di ogni anno . Gli ormeggi, resisi disponibili, vengono attribuiti temporaneamente secondo graduatoria.

Articolo 10
Il socio che intende cambiare la propria imbarcazione con una di dimensioni superiori ne deve avanzare richiesta al CNV prima del 31/03 di ogni anno. Il CNV la analizza e si impegna a dare risposta entro il 30/04. Nel caso di esito positivo il Socio potrà provvedere al cambio dell'imbarcazione e sarà tenuto al pagamento del contributo sociale in relazione alle nuove dimensioni dell'imbarcazione. Il cambio di imbarcazione anche se delle stesse dimensioni, dovrà essere segnalato ed autorizzato dal CNV.

Articolo 11
I soci che per esigenze varie intendono ormeggiare un imbarcazione non ancora di proprietà ( in prova, in corso di acquisto, ecc.) ne devono avanzare richiesta al Circolo che può darne l'assenso per un periodo massimo di tre mesi; dopo di che il Socio è tenuto a lasciare libero l'ormeggio a disposizione del CNV.

Articolo 12
Il socio che sia titolare di altro ormeggio e strutture di approdo o portuali nella zona, perde automaticamente il diritto all'ormeggio. Il Socio non può essere iscritto presso altri Circoli Nautici, salvo che la stessa non sia che a titolo di adesione e non comporti l'assegnazione di ormeggi. (4).

Articolo 13
Nello specchio acqueo saranno previsti un certo numero di ormeggi da mettere a disposizione di turisti o imbarcazioni in transito o per il servizio di assistenza in mare o dell'autorità marittima. Detti ormeggi saranno contraddistinti da gavitelli numerati di colore rosso.

Articolo 14
E' fatto obbligo ai soci titolari di ormeggio ed ai concessionari temporanei di provvedere a che le attrezzature di attracco restino entro la sagoma limite prevista evitando, anche durante le uscite in mare o le operazioni di mantenimento a terra, impedimento al transito di altri natanti.


Articolo 15
Il Socio assegnatario è responsabile del mantenimento e cura del proprio ormeggio. Ogni intervento di sistemazione od adeguamento degli ormeggi deve essere effettuato solo dagli addetti del CNV.

Articolo 16
E' fatto divieto di abbandonare natanti lungo gli scali di alaggio.

Articolo 17
L’uso delle attrezzature del CNV (barchini,ecc..) da parte dei soci deve essere fatto in modo corretto e rispettoso. Eventuali danni provocati per incuria o cattivo utilizzo,possono essere addebitati al socio stesso. Nel caso in cui, in seguito ad un'infrazione o per negligenza, si renda necessario l’intervento del personale CNV, il costo di tale intervento sarà addebitato all’autore dell’inosservanza..

Articolo 18
Le operazioni di ingressouscita dalla zonaormeggi possono essere effettuate a motore, purchè al minimo e comunque in stretta osservanza delle disposizioni emanate dall'autorità Marittima e utilizzando le opportune corsie di lancio.

Articolo 19
E' fatto divieto di attraversare a motore la fascia litoranea destinata alla balneazione.


Articolo 20
Ogni imbarcazione dovrà essere in piena efficienza dal punto di vista della navigazione, della sicurezza e contro il pericolo di incendio. E' fatto obbligo tassativo di munire le imbarcazioni ormeggiate di un numero adeguato di parabordi.

Articolo 21
Le imbarcazioni che non siano coperte da polizza assicurativa R.C. non sono ammesse all'ormeggio. I soci sono tenuti a presentare alla segreteria del CNV la rispettiva assicurazione.

Articolo 22
Sono vietati scarichi a mare, pulizia di reti, tramagli ed altre attrezzature da pesca nello specchio acqueo, l'accumulo di materiale ed attrezzature sui pontili o banchine, e quanto altro sia di nocumento al buono ordine ed alla pulizia della zone stessa.


Articolo 23
I titolari di ormeggio si impegnano a cooperare con il CNV per la buona riuscita di eventuali manifestazioni organizzate dal Circolo ( gare, regate veliche ,ecc.) e d rispettare in tali occasioni eventuali eccezionali disposizioni decise dal Consiglio Direttivo, quand'anche esse comportino l'abbandono momentaneo degli ormeggi.

Articolo 24
Ogni titolare di ormeggio è responsabile anche per eventuali suoi ospiti o parenti o comunque utenti la propria imbarcazione del rispetto del presente regolamento nonché dello Statuto del CNV.

Articolo 25
I contravventori al presente regolamento sono soggetti a provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo di volta in volta delibererà e che dall'ammonizione orale potranno arrivare fino al ritiro dell'ormeggio. L'osservanza dello Statuto sociale resta prioritario rispetto a questo stesso regolamento.

Articolo 26
NORMA SPECIALE: EREDITARIETA’ DELL’ORMEGGIO
Il Socio titolare di ormeggio potrà designare un familiare, erede diretto ( coniuge o figlio/a) che potrà subentrare, se regolarmente e continuativamente iscritto al CNV, purchè si verifichino le seguenti condizioni:
• siano trascorsi almeno 5 anni dall’iscrizione; • il punteggio maturato dall’erede dal momento dell’iscrizione sommato al 40% del punteggio ereditato superi il punteggio del primo socio in lista di attesa di assegnazioneormeggio.

Articolo 27
Il presente regolamento, e relative modifiche, è stato approvato dal CD in data 27.11.07 e ratificato dall’Assemblea straordinaria del 15.11.07.

NOTE:
(1), (2), (3), (4), (5) rispettivamente alla lettere b, c,,d, e, a, della Circolare 663/1 della Capitaneria di Porto di Livorno del 30.06.92: integrazione e modifiche ai Regolamenti dei Circoli.